Accesso civico generalizzato

Accesso civico "generalizzato" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 2, e art. 5-bis del D. Lgs. n. 33/2013

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

L’istanza può essere presentata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti tramite compilazione di apposito: Modulo 3_Richiesta di accesso civico generalizzato, di richiesta al Responsabile della Funzione Amministrazione Organizzazione specificando nell’oggetto “Richiesta di accesso civico generalizzato – C.A. Responsabile della Funzione Amministrazione e Organizzazione ”, con le seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica all'indirizzo info@aostafactor.it;

- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo aostafactor@legalmail.it;

- consegna a mano presso la sede di Aosta Factor;

- a mezzo posta raccomandata A/R presso la sede di Aosta Factor.

Il richiedente deve sottoscrivere la richiesta e allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

L'istanza di accesso civico è gratuita e non richiede motivazione; deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, oltreché l’indirizzo di posta elettronica per la risposta. Non sono ammesse richieste meramente esplorative, volte a scoprire di quali informazioni dispone Aosta Factor. Non sono ammesse richieste generiche, che non consentano l’individuazione del dato/documento/informazione con riferimento almeno alla natura e all’oggetto. Non sono ammesse richieste che comportino un carico di lavoro tale da paralizzare il buon andamento e l’ordinata operatività della Società, poiché riguardano un numero manifestamente irragionevole di documenti. Aosta Factor non ha l’obbligo di rielaborare i dati ai fini dell’accesso. Per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato si rinvia alle Linee Guida dell’ANAC adottate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

Il Responsabile della Funzione Amministrazione e Organizzazione, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, trasmette all’istante i dati, i documenti o le informazioni richieste, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

La Società nel caso in cui risponda mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimorso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
La Società cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso, tramite compilazione dell’apposito Modulo 4_Opposizione del controinteressato. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.

In caso di accoglimento, la Società provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui l’accesso sia consentito nonostante l’opposizione del controinteressato, i dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tramite compilazione e invio dell’apposito Modulo 5_Richiesta di riesame accesso civico generalizzato. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell’istanza.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto Responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio

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